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lunedì 13 febbraio 2012

Nuova disciplina UE sul vino biologico.

I vini biologici riporteranno in etichetta la dicitura “vino biologico”, il logo biologico dell’UE e il numero di codice dell’organismo di certificazione.
Sono le novità in arrivo dall’Europa: il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato nuove norme che saranno pubblicate nelle prossime settimane sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia del 2012, prevede la possibilità per i viticoltori biologici di utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette, con il logo biologico dell’UE. Questo garantisce una maggiore trasparenza e permette ai consumatori di scegliere meglio il prodotto da comprare.

Attualmente non esistono norme europee o definizioni applicabili al “vino biologico”. La certificazione biologica è prevista soltanto per le uve e l’unica dicitura consentita è “vino ottenuto da uve biologiche”. Le nuove norme introducono, invece, una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica enunciati nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica.

Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico. Una di queste norme fissa il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.
Vengono stabilite anche alcune pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel regolamento (CE) n. 606/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo).
Il “vino biologico” deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel regolamento (CE) n. 834/2007.
Queste novità contribuiranno a facilitare il funzionamento del mercato interno e a rafforzare la posizione che i vini biologici dell’UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici.

Dopo il voto nel Comitato permanente, il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, ha dichiarato: “Sono lieto che sia stato infine raggiunto un accordo su questo tema. Era infatti importante fissare norme armonizzate al fine di garantire un’offerta chiara ai consumatori, che sono sempre più interessati ai prodotti biologici. Constato con piacere che le norme adottate stabiliscono in modo trasparente la differenza tra vino convenzionale e vino biologico – come è il caso per altri prodotti biologici. In tal modo si dà ai consumatori la certezza che un “vino biologico” sia stato prodotto applicando norme di produzione più rigorose.”
                                                   fonte: HelpConsumatori
(Ad una prima e sommaria analisi, il provvedimento appare fin troppo lassista, essendo la soglia di solfiti ammessa piuttosto elevata; tenuto conto per giunta delle possibili deroghe a tale soglia massima, autorizzabili dalle singole autorità nazionali in presenza di andamento stagionale particolarmente critico per sviluppo eccezionale di batteri e spore fungine. Inoltre i livelli massimi di solfiti indicati nel regolamento, sono superiori a quelli utilizzati dalla gran parte dei produttori italiani di vino biologico; non appare equo perciò, che quest'ultimi non possano indicare in etichetta la quantità usata. 
Un primo passo o tentativo di disciplina della materia, che per il momento sembra non del tutto sufficiente.  n.d.r.)
La dicitura vino biologico e il logo europeo saranno utilizzabili retroattivamente anche per i prodotti ottenuti nelle vendemmie passate, purchè sia dimostrabile e certificabile il rispetto dei disciplinari attuali.

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